IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926,  n.  2170,  modificato  con  regio
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2227  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Vista   la   tabella   XLIII   relativa  all'ordinamento  didattico
universitario del  corso  di  diploma  universitario  in  economia  e
amministrazione  delle imprese, approvata con decreto ministeriale 31
luglio 1992;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
  Visto il telex 29 ottobre 1994 prot.  n.  2669,  con  il  quale  il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ha comunicato che le proposte  relative  ad  istituzioni  di  diplomi
universitari ex novo, che non richiedano finanziamenti ministeriali e
che  siano  conformi  agli  ordinamenti didattici nazionali, non sono
vincolati  alla  preventiva  previsione   nel   piano   di   sviluppo
universitario,   ritenendosi   la  loro  istituzione  ed  attivazione
espressione di autonomia di ciascuna  sede  universitaria  in  ambito
delle risorse finanziarie disponibili o acquisite;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  espresso  in
data 15 giugno 1995;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Bologna approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  All'art. 2 nell'elenco delle lauree e dei diplomi che si conseguono
presso la facolta' di economia, e' aggiunto:
   "diploma  in  economia e amministrazione delle imprese, durata del
corso tre anni".
  All'art. 66 relativo alle lauree e ai  diplomi  che  conferisce  la
facolta'  di  economia, il primo comma e' soppresso e sostituito come
segue:
  "Alla facolta' di economia afferiscono i seguenti corsi di  laurea,
di durata quadriennale:
   economia e commercio - sede di Bologna e sede di Forli';
   economia del turismo - sede di Rimini;
e i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:
   economia e gestione dei servizi turistici - sede di Rimini;
   economia e amministrazione delle imprese - sede di Rimini.".
  L'art. 82 e' soppresso e cosi' sostituito:
  "Art.  82 (Riconoscimento degli esami). - Ai fini del conseguimento
del diploma di laurea e del diploma universitario  sono  riconosciuti
gli  insegnamenti  del  corso di diploma universitario e del corso di
laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti
didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della  legge  n.
341/1990,  a  condizione  che  essi  siano  compatibili,  anche per i
contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura
didattica per il corso al  quale  si  chiede  l'iscrizione.  Dovranno
essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue e di
informatica.
  Nel  caso  di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le cento ore.
  Le strutture didattiche  competenti  determinano,  nel  regolamento
previsto  dall'art.  11,  comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri
per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini  del  passaggio  tra
corsi di diploma e corsi di laurea.".
  Dopo  l'art.  88  con  il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, e' inserito  il  seguente  nuovo  articolo
relativo  all'istituzione  del  corso  di  diploma  universitario  in
economia e amministrazione delle imprese con sede a Rimini.
  Art.  89  (Corso   di   diploma   universitario   in   economia   e
amministrazione  delle  imprese  -  con sede a Rimini). - Il corso di
diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese  e'
disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87.
  L'obiettivo  del  corso  di  diploma  universitario  in  economia e
amministrazione delle imprese e' quello di formare diplomati in grado
di  svolgere,  sia  all'interno  dell'azienda,  sia  come  consulenti
esterni,  le  diverse  attivita'  connesse alla organizzazione e alla
gestione.
  Gli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 83 sono i seguenti:
   istituzioni di economia;
   metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
   istituzioni di diritto privato;
   istituzioni di diritto pubblico;
   statistica;
   matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.
  Lo studente non e' ammesso a sostenere gli  esami  del  terzo  anno
prima di avere superato i seguenti esami:
   istituzioni di economia, metodologie e determinazioni quantitative
di  azienda,  istituzioni  di diritto privato, istituzioni di diritto
pubblico, statistica, matematica per  le  applicazioni  economiche  e
finanziarie.
  Altre   propedeuticita'   sono   stabilite   dall'organo  didattico
competente.
  Gli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e
amministrazione sono i seguenti:
  Area economica:
   economia applicata;
   geografia economica;
   scienza delle finanze;
   storia economica.
  Area aziendale:
   analisi e contabilita' dei costi;
   finanza aziendale;
   gestione informatica dei dati aziendali;
   marketing;
   organizzazione aziendale;
   programmazione e controllo;
   revisione aziendale;
   tecnica bancaria;
   tecnica industriale e commerciale;
   tecnologia dei cicli produttivi.
  Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   diritto del mercato finanziario;
   diritto fallimentare;
   diritto tributario.
  Area matematico-statistica:
   matematica finanziaria;
   statistica aziendale.
  Ai  sensi dell'art. 84 sono da considerarsi caratterizzanti anche i
seguenti insegnamenti:
   politica economica (area economica);
   tecnica professionale (area aziendale);
   diritto pubblico dell'economia (area giuridica).
  Il piano di studi per il conseguimento del diploma  in  economia  e
amministrazione  delle  imprese,  nel  complesso  degli  insegnamenti
fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere  almeno  tre
insegnamenti   dell'area   economica,   almeno   cinque  insegnamenti
dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti  dell'area  giuridica  e
almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Gli altri insegnamenti sono:
  Area economica:
   economia dell'ambiente;
   economia pubblica;
   economia internazionale.
  Area aziendale:
   economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
   gestione della produzione e dei materiali;
   organizzazione del lavoro.
  Area giuridica:
   diritto industriale;
   diritto penale commerciale;
   diritto delle comunita' europee.
  Area matematico-statistica:
   analisi di mercato;
   gestione di basi di dati economici;
   matematica attuariale;
   tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.
  Per  il  conseguimento  del  diploma  in economia e amministrazione
delle imprese lo studente deve anche superare una prova di  idoneita'
della  lingua  inglese  ed  una  prova di idoneita' di informatica di
base.
  Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingua  inglese  e
di  informatica,  anche articolati su piu' corsi annuali, in tal caso
la  struttura  didattica  competente  puo'  sostituire  le  prove  di
idoneita'  con  esami di profitto che si aggiungono a quelli previsti
nell'art. 83.
  Le prove di idoneita'  possono  essere  sostenute  anche  senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Per  il  conseguimento  del  diploma  in economia e amministrazione
delle imprese lo studente deve anche frequentare un tirocinio  presso
aziende,  enti,  studi  professionali  (di ragionieri collegiati o di
dottori commercialisti) o altri organismi della durata di almeno  tre
mesi.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, 28 agosto 1995
                                           Il rettore: ROVERSI-MONACO